Con sentenza n. 2768 del 21 gennaio 2015, la Corte di Cassazione, sezione penale, ha ribadito il principio per cui “l’ipotesi di reato delineata dall’art. 624 bis c.p., in tema di furto in abitazione, esplicitamente ha ampliato la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata: studi professionali, stabilimenti industriali, esercizi commerciali” e, quindi, anche i cantieri, dove gli operai fanno ricorso a spogliatoi e depositi per lasciare oggetti propri, utilizzando spazi per le necessità della vita personale connessa all’attività lavorativa.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno confermato la sentenza della Corte di appello con cui il ricorrente era stato dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, previsto dall’art. 624 bis c.p., in quanto, al fine di trarne profitto, si era introdotto in un edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, sottraendo cose di proprietà della società edile che svolgeva i lavori, essendo privo di rilievo che il cantiere era chiuso per l’orario notturno e le ferie estive, atteso che la dimora privata viene tutelata in quanto tale anche in assenza delle persone dimoranti.