Con sentenza n. 26115 dell’11 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disposto nei confronti di un dipendente di un’azienda di trasporti pubblici a causa di una assenza ingiustificata dal servizio per oltre 5 giorni a seguito di un arresto improvviso nell’ambito di un processo per omicidio colposo.
I Giudici di legittimità, nel confermare le statuizioni emesse a definizione dei precedenti gradi di giudizio, hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui “un provvedimento restrittivo della liberà personale, che impedisce contatti personali con l’esterno, deve qualificarsi come causa di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione lavorativa, in ordine alla quale opera il meccanismo legale della sospensione del rapporto di lavoro, che rimane in quiescenza, finché non cessi l’impedimento e l’azienda non dimostri che sia venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale”. Tale valutazione non è risultata effettuata dalla società datrice di lavoro prima della intimazione del licenziamento, dal che correttamente i Giudici di merito hanno concluso per l’illegittimità del provvedimento espulsivo.