La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26241 del 12 dicembre 2014, ha ritenuto la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore in seguito ad un procedimento disciplinare, riconoscendo che il diritto di difesa di quest’ultimo era stato rispettato.
La Corte ha statuito, infatti, che le garanzie apprestate dall’art. 7, L. n. 300/1970, per consentire all’incolpato di esporre le proprie difese in relazione all’addebito contestatogli, “non comportino per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta del lavoratore di essere sentito di persona”. Pertanto, le discolpe fornite dall’incolpato per iscritto consumano il suo diritto di difesa solo quando dalla dichiarazione scritta emerge la rinuncia ad essere sentito o quando la richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità. Al di fuori di tali ipotesi, non può ritenersi consentito, infatti, un sindacato del datore di lavoro in ordine all’effettiva idoneità difensiva della richiesta di audizione orale.