Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 novembre 2014, ha statuito che, in tema di licenziamento, sia legittimato attivo ad esperire azione ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 non solo il lavoratore, ma anche il datore di lavoro, interessato a rimuovere l’incertezza del provvedimento di recesso al fine di organizzare stabilmente la propria azienda.
Sotto un profilo prettamente testuale, la norma, facendo un generico riferimento alle controversie “aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti”,delimita la legittimazione solo da un punto di vista oggettivo.
Pertanto, sarebbe contrario agli artt. 3 e 24 Cost. limitare l’esperibilità della suddetta azione al solo lavoratore, dato che la norma in questione non introduce distinzioni di alcun tipo sulla base della qualità della parte ricorrente.
Inoltre, negando al datore di lavoro l’azione secondo il cd. Rito Fornero, gli si consentirebbe l’azione in prevenzione per la legittimità del licenziamentosolo ex art. 414 c.p.c., permettendogli in tal modo di paralizzare la tutela sommaria richiesta dal lavoratore. Onde evitare tale effetto, perciò, risulta altresì ammissibile, fin dalla fase sommaria, la speculare domanda riconvenzionale da parte del lavoratore per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento.