La Suprema Corte, con la sentenza n. 25380 del 1° dicembre 2014, ha statuito che l’assenza ingiustificata del lavoratore dal posto di lavoro per un notevole lasso di tempo e le non veritiere comunicazioni circa la causa dell’impedimento sono idonei a configurare una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
Nel caso di specie i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento comminatogli, atteso che, essendo sottoposto a custodia cautelare in carcere durante il periodo di ferie e non avendo comunicato al datore di lavoro tempestivamente il motivo del mancato rientro al lavoro, era da considerarsi assente ingiustificato.