Con sentenza n. 26039 del 10 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, per giusta causa, di un dipendente di un istituto di credito, il quale, essendo in distacco presso una ASL, in qualità di addetto operativo e cassiere, aveva effettuato reiterate operazioni (quali prelievi sui conti bancari dei clienti all’insaputa dei titolari, concessione di sconfinamenti senza ordine scritto) al di fuori di qualsiasi autorizzazione o controllo della banca, così da far venire meno in maniera definitiva il rapporto di fiducia esistente tra datore di lavoro e lavoratore (a maggior ragione nell’ambito del settore bancario).
Secondo la Corte, infatti, la condotta tenuta dal dipendente è stata di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario – a prescindere dall’esistenza di un danno in concreto – tanto più perché posto in essere in un rapporto di lavoro bancario, nella specie caratterizzato da una certa autonomia (dato lo svolgimento della prestazione in uno sportello molto attivo e distaccato dalla sede della filiale, quindi al di fuori di un qualsiasi controllo quotidiano diretto).
Nel riprendere un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha altresì precisato che “nell’ipotesi di dipendente di un istituto di credito, l’idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo e concreto per il datore di lavoro”.