Il Garante della Privacy, con provvedimento n. 401 dell’11 settembre 2014, si è espresso in merito alla legittimità dei sistemi di geolocalizzazione integrati nei dispositivi smartphone messi ai disposizione dei dipendenti di una società di telecomunicazioni per intervenire più efficacemente in caso di disastri naturali/ambientali, nonché per incrementare la sicurezza dei tecnici coinvolti in incidenti o situazioni di peculiare difficoltà.
In merito, il Garante ha dato una valutazione positiva delle misure adottate dalla suddetta società, ritenute in linea con le disposizioni ex art. 4, co. 2, Statuto dei Lavoratori e finalizzate a tutelare la privacy dei lavoratori, dal momento che le stesse misure erano state concordate in un accordo preliminare con le OO.SS. e contemperavano la possibilità di attivare o disattivare il sistema di geolocalizzazione ad opera degli stessi tecnici interessati.
Ad integrazione delle misure già individuate nel suddetto accordo, il Garante ha inoltre promosso l’adozione di interventi utili ad impedire al sistema di geolocalizzazione di registrare dati ultronei rispetto a quelli inerenti la posizione GPS, l’utilizzo di un’icona per indicare la funzionalità attiva di localizzazione e, infine, la limitazione di accesso in tempo reale ai dati trattati per l’assolvimento di specifiche esigenze e solo per gli incaricati designati dalla società.