La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21301 del 9 ottobre 2014, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il Giudice di merito, riscontrata l’inapplicabilità diretta del contratto collettivo al rapporto di lavoro, ha il potere di quantificare il compenso dovuto al dipendente, nel rispetto dei parametri fissati dall’art. 36 della Costituzione, ricorrendo a nozioni di comune esperienze e, in difetto, ad utili elementi o persino a criteri meramente equitativi.
Il potere discrezionale del Giudice del lavoro è tale, evidenziano i Giudici di legittimità, che questi può fare riferimento ad un CCNL non invocato né prodotto in giudizio, ovvero intervenuto in un periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro per cui è causa.