Con sentenza n. 8017 del 18 luglio 2014, la sezione penale del Tribunale di Milano ha statuito che, per provare il reato di stalking ai sensi dell’art. 612 bis c.p., perpetrato dal superiore gerarchico ai danni della dipendente, sono sufficienti le dichiarazioni di quest’ultima.
Nel valutare le dichiarazioni della vittima, il Giudice di prime cure ha messo in evidenza come si trattasse di persona attendibile le cui dichiarazioni sono risultate credibili, coerenti, precise, puntuali, verosimili nonché conformi alle prove acquisite nel corso dal giudizio.
Nella fattispecie in esame, una bibliotecaria aveva denunciato le condotte ossessive del proprio responsabile che avevano sensibilmente inciso sulle sue abitudini di vita, impaurendola, creandole angoscia e timore sino al punto da indurla a ricorrere a cure psichiatriche volte a scongiurare un’acuta sindrome depressiva.