La responsabilità degli amministratori di una società, per inadempimento ai propri obblighi sociali, può essere esclusa solo nell’ipotesi, prevista dall’art. 1218 c.c., in cui l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile e che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore.
E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5105 del 5 marzo 2014, con la quale il Supremo Collegio ha condannato gli amministratori di una società per avere, inter alia, omesso il versamento di vari tributi a causa di una presunta carenza di liquidità della società.
L’assenza di qualsiasi prova circa la non imputabilità e l’inevitabilità della predetta circostanza (gli amministratori si sono limitati a lamentare, genericamente, l’assenza di liquidità all’interno della società) ha determinato, secondo la Corte, la piena responsabilità degli amministratori, atteso che, in ogni caso, gli stessi, in presenza di una crisi di liquidità, avrebbero potuto e dovuto convocare l’assemblea per deliberare l’aumento del capitale sociale o, altrimenti, per proporre la liquidazione della società.