In una fattispecie in cui nel giudizio di merito era stato accertato il diritto di una lavoratrice, impiegata con modalità part-time verticale con prestazione lavorativa secondo turni continuativi e avvicendati, a vedersi applicate le maggiorazioni riconosciute per il lavoro notturno e per il lavoro notturno festivo, la Suprema Corte con sentenza n. 24333 del 14 novembre 2014, ha confermato la sentenza di merito poiché deve osservarsi il principio contenuto nell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 61/2000, secondo cui il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, dovendosi intendere per tale quello inquadrato nello stesso livello di fonte collettiva.