La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23931 del 10 novembre 2014, ha affermato che in caso di domanda diretta all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, occorre che ne sia provata l’esistenza (ossia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro).
In mancanza di tale prova, la controparte, ai fini del rigetto della domanda, non è tenuta a dimostrare la sussistenza di un diverso rapporto (nella specie, associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest’ultimo equivalga alla dimostrazione dell’esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.