La Suprema Corte, con la sentenza n. 22388 del 22 ottobre 2014, ha statuito che “il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato”.
Tale interpretazione, infatti, è conforme al principio del “ne bis in idem”, secondo cui non possono essere coltivate due autonome e distinte iniziative giudiziarie in ordine ai medesimi fatti costitutivi di un inadempimento, che trova applicazione anche ai rapporti di lavoro e, conseguentemente, alle azioni disciplinari.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, confermando l’illegittimità del licenziamento del dipendente, fondato sui medesimi fatti in ordine ai quali era già stato esperito un procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione di una sanzione conservativa.