Con sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha statuito che non può essere considerato infortunio in itinere, e quindi risarcito, quello occorso ad un lavoratore che per raggiungere il posto di lavoro abbia utilizzato la propria autovettura.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto non indennizzabile l’incidente stradale conseguito alla scelta personale del lavoratore di percorrere in auto la breve distanza (1 km) tra la sua abitazione e la sede aziendale presso cui era lavorava, tenuto anche conto della vicinanza di quest’ultima ad una pratica fermata dell’autobus nonché dello stato di salute del ricorrente che gli avrebbe consentito di muoversi comodamente a piedi.