Con la sentenza n. 21093 del 7 ottobre 2014, la Suprema Corte, conformemente ad un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che può essere licenziato per giusta causa il lavoratore che, durante il periodo di malattia, svolga attività lavorative – anche presso i suoi familiari ed a titolo gratuito – incompatibili con la patologia lamentata o, comunque, tali da compromettere o ritardare la propria guarigione. L’eventuale compatibilità svolta con lo stato di malattia deve essere provata dal lavoratore.
Nella specie, il lavoratore, assente per malattia, era stato scoperto ad eseguire piccole riparazione di elettrodomestici ed attività “sorveglianza antitaccheggio” presso il negozio di casalinghi del proprio fratello e la Corte ha ritenuto che tali attività fossero in contrasto con lo stato depressivo e la patologia osteoarticolare lamentata.