Rigettando il ricorso di un lavoratore che aveva visto negarsi dal suo datore di lavoro l’erogazione dell’indennità di trasferta prevista dal CCNL di categoria in forza di un accordo sindacale, inteso a salvaguardare il livello di occupazione, che aveva escluso il diritto a percepire la suddetta indennità a partire da una certa data e comunque durante il periodo a cui faceva riferimento lo stesso lavoratore, la Corte di Cassazione, rifacendosi al proprio consolidato orientamento, ha affermato, con sentenza n. 19396 del 15 settembre 2014, che “il contratto collettivo aziendale estende la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l’attività lavorativa nell’ambito dell’azienda” ed ha ulteriormente precisato che “i contratti aziendali possono derogare in peius i contratti nazionali con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori”.