La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17900 del 25 luglio 2014, ha statuito che il contratto di lavoro part-time deve ritenersi valido allorché esso “preveda una precisa e predeterminata articolazione della prestazione su turni, sì che il lavoratore sia posto in grado di conoscere con esattezza il tempo del suo impiego lavorativo, rimanendo escluso il potere del datore di lavoro di variare l’orario lavorativo a suo arbitrio, senza alcuna preventiva concertazione, ovvero al di fuori delle modalità fissate dall’art. 3, D.Lgs. n. 61/2003”.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità, dopo aver precisato che il contratto di lavoro a tempo parziale è senz’altro compatibile con un’articolazione dell’attività lavorativa su turni, hanno ritenuto legittimo il comportamento di un’azienda che, nella richiesta di avviamento di un portatore di handicap, aveva indicato sia il numero delle ore di lavoro da svolgere, sia la particolare articolazione della prestazione in turni, così garantendo al lavoratore di conoscere – sin dall’origine – in che modo conciliare l’attività lavorativa con le proprie esigenze familiari o con altre attività lavorative.