Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 16 luglio 2014, il Tribunale di Torino ha giudicato legittimo il provvedimento di esclusione, disposto dalla Commissione incaricata, dalle elezioni per la nomina delle RSU della lista presentata da una organizzazione sindacale che non aveva accettato formalmente ed integralmente i contenuti dell’accordo interconfederale (“Testo Unico sulla Rappresentanza”) del 10 gennaio 2014, condizione questa, invece, prescritta all’art. 4 di questo stesso accordo.
Non è stata, inoltre, ritenuta valida la giustificazione addotta dalla stessa organizzazione, secondo cui la stessa avrebbe avuto diritto a partecipare alle suddette elezioni sulla base di quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici del 2012 che richiedeva, insieme ad altri requisiti, l’accettazione espressa dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, requisito questo asseritamente in possesso della stessa organizzazione, anche perché è stato accertato che quest’ultima non aveva nemmeno sottoscritto il suddetto CCNL.
Decidendo il reclamo successivamente proposto sempre dalla stessa organizzazione sindacale, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 23 agosto 2014, ha confermato la legittimità della esclusione dalla elezioni, evidenziando che “il fatto che una associazione non venga ammessa a partecipare alle elezioni per le RSU in quanto non soddisfa le condizioni poste dalle stesse associazioni sindacali per accedere alla competizione elettorale non viola né il suo diritto di libertà sindacale in quanto tale, né il diritto del lavoratore che ad essa sia iscritto a ricevere informazioni e a essere coinvolto nei processi di negoziazione con il datore di lavoro, posto che i componenti delle RSU, scelti secondo le regole che i sindacati si sono date, una volta eletti rappresentano tutti i lavoratori di quella determinata unità produttiva”.
Inoltre, ad ulteriore confutazione delle contestazioni formulate dall’O.S. esclusa, il Giudice del reclamo ha precisato che deve ritenersi “del tutto pacifico che l’A.I. è stato sostituito dal cosiddetto Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 ed esso prevede, per quanto attiene le modalità di costituzione delle RSU un adeguamento delle regole contenute nel precedente A.I. 1993 che tengono conto delle nuove intese interconfederali e quindi detta nuove (rispetto al A.I. 1993) regole di partecipazione alle elezioni contenute nel citato art. 4 che costituisce la fonte normativa dell’esclusione oggetto di impugnazione”.