Con sentenza n. 18955 del 9 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha statuito che il risarcimento del danno dovuto al lavoratore non reintegrato in servizio per fatto imputabile al datore di lavoro, non può ricomprendere anche il cd. aliunde perceptum, ovvero quanto eventualmente percepito per avere nel frattempo svolto una qualsivoglia attività lucrativa, salvo che – ciò nonostante – il lavoratore dimostri di aver subito ulteriori danni.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una società che, pur non avendo dato seguito all’ordine di reintegrare i lavoratori in servizio (in forza della declaratoria di nullità della cessione di un ramo d’azienda) lamentava di essere stata condannata al pagamento di somme superiori rispetto a quelle realmente dovute ai lavoratori che, nel frattempo, avevano continuato a lavorare in favore del cessionario, percependo le dovute retribuzioni.