Con sentenza n. 17538 del 1°agosto 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattie”.
Nel caso di specie, una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento comminatole per superamento del periodo di comporto non avendo il datore di lavoro dato seguito alla sua richiesta, seppur informale, di commutare giorni di malattia in giorni di ferie così da evitare la perdita del posto di lavoro.
I Giudici di legittimità, rilevato che la lavoratrice non aveva dato prova certa della suddetta richiesta, hanno statuito che questa è requisito indispensabile “affinché il datore di lavoro possa concedere al (dipendente) di fruire delle ferie durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro”.
In ragione di ciò, in mancanza della prova della richiesta scritta delle ferie, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto.