Con sentenza n. 36268 del 27 agosto 2014, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione infortuni, la norma dettata dall’art. 7 d.lgs n. 626/1994 (ora art. 26 d.lgs. n. 81/2008) ha la funzione di individuare l’ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l’appaltatore per violazione di norme antinfortunistiche, nell’ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici e della salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta l’interpretazione secondo la quale la verifica in merito all’idoneità tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze tecniche dell’impresa appaltatrice”.
Ad avviso dei Giudici di legittimità, infatti, il dovere di diligenza del committente ricomprende anche il preciso obbligo di informare l’impresa appaltatrice in merito ai rischi specifici che la stessa potrà incontrare nell’ambiente di lavoro del committente, nonché di verificarne l’organizzazione anche sotto il profilo della sicurezza.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta al delegato della sicurezza di un’impresa committente, a fronte dell’infortunio occorso ad un lavoratore dell’impresa appaltatrice, per aver colposamente trascurato di esaminare le numerose carenze organizzative di quest’ultima che, di fatto, risultava sprovvista di un responsabile per la prevenzione e protezione, nonché di un adeguato documento di valutazione dei rischi.