Con sentenza n. 12884 del 9 giugno 2014, la Suprema Corte ha ammesso la possibilità per il giudice di convertire un licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, atteso che i comportamenti del lavoratore che avevano dato luogo a tali forme di recesso datoriale erano ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato, l’altro con preavviso.
Pertanto, secondo la Corte, il giudice ha la possibilità di convertire, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), il licenziamento intimato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, qualora attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest’ultimo tipo di licenziamento.