La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18121 del 21 agosto 2014, ha affermato che il dirigente, che sia stato “adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto, può legittimamente dimettersi per giusta causa ed ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso”.
Ha specificato, inoltre, che la durata della dequalificazione, protrattasi per 5 mesi a partire dall’assunzione, era sufficiente a giustificare le dimissioni del dirigente, in presenza di un palese inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro.