In conformità al proprio orientamento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13958 del 19 giugno 2014 – ribadendo che la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall’art. 3, L. 604/66 – si è espressa per la legittimità del licenziamento del dirigente a fronte di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie e non pretestuose.
Secondo la Corte, infatti, verrebbe violata la libertà di iniziativa economica, tutelata dall’art. 41 della Costituzione, qualora venisse radicalmente negato all’imprenditore, in presenza di una ristrutturazione aziendale, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione di impresa.