Con sentenza n. 15078 del 2 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente cui era stato negata l’autorizzazione al congedo parentale per mancata allegazione della documentazione prevista dal punto 1.5 della Circolare INPS n. 109 del 2000 (tra cui il certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o la autocertificazione equivalente, la dichiarazione non autenticata di responsabilità relativa agli eventuali periodi di astensione facoltativa già fruiti e la dichiarazione di impegno a comunicare eventuali variazioni successive) e che, nonostante ciò, si era ugualmente assentato dal posto di lavoro.
A fronte delle censure mosse dalla Società ricorrente, i giudici di legittimità, confermando le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, hanno evidenziato che il datore di lavoro non può negare al dipendente la fruizione dell’astensione facoltativa prevista dalla L. n. 53 del 2000 in virtù del mancato rispetto di adempimenti burocratici stabiliti da un atto interno alla Pubblica Amministrazione, in quanto una “circolare dell’INPS non può certamente mettere in discussione il diritto al congedo, come previsto per legge, ma solo (determinare) le conseguenze (eventualmente negative anche per il lavoratore, sotto un profilo meramente retributivo) derivanti dall’omissione degli adempimenti richiesti”.