La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12806 del 6 giugno 2014, ha statuito la legittimità del licenziamento comminato ad una maestra di scuola elementare cui era stato negato il permesso di fruire un periodo di ferie per godere di una vacanza all’estero, essendo stata la stessa assegnata in quei giorni al servizio extra-scolastico tramite apposito ordine di servizio, e che, nonostante ciò, si era ugualmente assentata dal lavoro senza presentare valida giustificazione.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto che, nel caso in esame, “la sanzione espulsiva deve considerarsi del tutto proporzionata alla gravità dell’addebito di assenza ingiustificata dal servizio per un lungo periodo, in quanto si tratta di un inadempimento che è indice di grave insubordinazione da parte di una lavoratrice che, data la sua considerevole anzianità di servizio e lo svolgimento di attività sindacale, era consapevole delle conseguenze della propria azione”.
La Corte, inoltre, ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini del licenziamento, la valutazione della condotta del lavoratore in contrasto con obblighi che gli incombono, deve tenere conto anche del disvalore ambientale che la stessa assume quando (…) in virtù della posizione professionale rivestita, essa può assurgere a modello diseducativo per gli altri dipendenti”, sicché anche un singolo episodio d’insubordinazione può considerarsi idoneo a ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.